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RIENZenergy

RIENZenergy è un’offerta della Società Cooperativa Azienda Elettrica di Monguelfo,
per la fornitura di energia elettrica nel mercato libero.

Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica

Per l’anno 2025 viene riconosciuto un contributo straordinario dal valore di 200 euro sulle fornitura di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro.

Sostituzione massiva dei contatori nell‘ anno 2025

La sostituzione del contatore è gratuita, non è richiesta la presenza del cliente.
Il lavoro richiede una breve interruzione di corrente. Tuttavia, l’alimentazione viene riattivata automaticamente subito dopo, senza che il cliente debba intervenire attivamente.

Il contatore intelligente offre molti vantaggi. Il nuovo contatore registra il consumo di energia in modo molto dettagliato, che aiuta a controllare meglio i consumi e risparmiare energia.

OFFERTE

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Per la vostra casa. Fatturiamo lo stesso prezzo base (PE) energia del mercato della maggior tutela.
Per lei cambierà niente.

BUSINESS

Per la vostra azienda. Fatturiamo lo stesso prezzo base (PE) energia del mercato della maggior tutela.
Per lei cambierà niente.

Qui di seguito troverete una lista di documenti e informazioni, che sono necessari per l’attivazione di un nuovo allacciamento alla rete elettrica. Si prega di tenere presente che questi possono variare a seconda che si tratti di un allacciamento per un privato o per un’azienda.

Allacciamento per privati

  • Documento di identità valido e tessera sanitaria
  • Dati catastali dell’immobile interessato
  • Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva
  • Certificato di abitabilità (solo in caso di primo allacciamento)
  • Numero interno dell’appartamento (solo per i condomini)
  • Potenza allacciata desiderata in kW
  • IBAN per la creazione del mandato RID/SEPA
  • Numero di telefono e indirizzo e mail

Allacciamento per le aziende

  • Estratto aggiornato della Camera di Commercio relativo all’azienda
  • Documento di identità valido e tessera sanitaria del legale rappresentante
  • Dati catastali dell’immobile interessato
  • Potenza allacciata desiderata in kW
  • IBAN per la creazione del mandato RID/SEPA
  • Numero di telefono e indirizzo e mail

Wichtige Informationen zur Errichtung des neuen Stromanschlusses für Ihren Neubau, Umbau oder Erweiterung:

  • Es ist absolut erforderlich, dass der Zählerkasten an einer geeigneten Stelle im Freien montiert wird und die Zugänglichkeit für unsere Techniker jederzeit gewährleistet ist.
  • Bitte informieren Sie diesbezüglich die von Ihnen beauftragte Elektrofirma.
  • Bitte teilen Sie uns so bald als möglich die Anzahl der Zählerstellen mit, damit wir die Größe des Zählerkastens festlegen können.
  • Ebenso erforderlich ist eine Information über die Leistung der einzelnen Anschlüsse, damit wir die Dimensionierung der Zuleitungen vornehmen können.
  • Möglicherweise ist es aufgrund der Bauarbeiten notwendig, einen Niederspannungsverteiler zu versetzen und anschließend neu zu positionieren. Bitte kontaktieren Sie uns rechtzeitig, damit eine technisch optimale und ästhetische sinnvolle Lösung (z. B. durch die Positionierung in eine Begrenzungsmauer) gefunden werden kann.
  • Sobald Sie den definitiven Stromanschluss beantragen, ersuchen wir darauf zu achten, dass es keine Verwechslungen zwischen der provisorischen Nummerierung der Wohnungen und der definitiven Kennzeichnung der Baueinheiten lt. Teilungsplan gibt.

Durch eine Beachtung der obigen Vorgaben können Sie vermeiden, dass Ihnen unnötige Mehrkosten für nachträgliche Umänderungsarbeiten entstehen.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. Für eine optimale Abwicklung müssen wir darauf bestehen, dass ein Lokalaugenschein mit unseren Technikern erfolgt. Die letzten Details können nur vor Ort und im Beisein aller Beteiligten definiert werden.

Per la disattivazione di un allacciamento esistente non sono necessari documenti speciali, fondamentalmente perché sono già stati forniti durante l’attivazione. Tuttavia, nel caso disponiate di più allacciamenti, si richiedono i dati del relativo codice di servizio, che potete trovare nella prima pagina delle nostre fatture.

Qualora l’allacciamento disattivato fosse utilizzato, per esempio, per la fornitura di locali che avete preso solamente in affitto, si richiede di chiarire prima con il locatore, se l’allacciamento

  • deve essere effettivamente staccato del tutto, cioè se nei locali interessati non debba essere presente la corrente elettrica.
  • deve essere trasferito a un nuovo locatario, nella misura in cui un locatario sia già presente.
  • deve essere trasferito al locatore temporaneamente, cioè fino all’arrivo di un nuovo locatario.

Grazie per la vostra collaborazione!

Per la modifica della potenza di un allacciamento esistente non sono necessari documenti particolari, fondamentalmente perché sono già stati forniti durante la registrazione. Tuttavia, nel caso disponiate di più allacciamenti, si richiedono i dati del relativo codice di servizio, che potete trovare nella prima pagina delle nostre fatture.

L’aumento o la riduzione della potenza allacciata hanno come conseguenza sostanzialmente una variazione degli oneri fissi, che si basano sulla potenza prevista dal contratto, espressa in kW.

In questo contesto è importante tener conto in particolare che, in caso di allacciamento per le case (appartamenti privati) un aumento di potenza da 3,0 kW a 4,5 kW (o superiore), oltre ai contributi fissi, fa aumentare in maniera considerevole anche il prezzo per kWh utilizzato.

Su richiesta saremo lieti di eseguire per voi un calcolo esatto, sulla base degli effettivi dati di consumo.

Qui di seguito troverete una lista di documenti e informazioni, che sono necessari per l’attivazione di un allacciamento della corrente elettrica di cantiere. Si prega di tenere presente che questi possono variare a seconda che si tratti di un allacciamento per un privato o per un’azienda.

Allacciamento per privati

  • Documento di identità valido e tessera sanitaria
  • Concessione edilizia del comune di Monguelfo
  • Potenza allacciata desiderata in kW
  • IBAN per la creazione del mandato RID/SEPA
  • Numero di telefono e indirizzo e mail

Allacciamento per le aziende

  • Estratto aggiornato della Camera di Commercio relativo all’azienda
  • Documento di identità valido e tessera sanitaria del legale rappresentante
  • Concessione edilizia del comune di Monguelfo
  • Potenza allacciata desiderata in kW
  • IBAN per la creazione del mandato RID/SEPA
  • Numero di telefono e indirizzo e mail

In caso di allacciamenti della corrente di cantiere, si fa espressamente riferimento alla nostra nota informativa, relativa alla posizione dei contatori e alla successiva realizzazione degli allacciamenti definitivi. Vi preghiamo di tenere presente le nostre indicazioni, in modo da evitare un inutile addebito di costi aggiuntivi. Rimaniamo sempre a vostra disposizione, in caso di ulteriori chiarimenti.

Norme CEI per la connessione e verifiche
Le seguenti norme definiscono tra altro le regole per la realizzazione della connessione alla rete e le caratteristiche e la verifica periodica delle protezioni sul punto di consegna (Sistemi di Protezione Generale – SPG) e per gli impianti di produzione (Sistemi di Protezione di Interfaccia – SPI):

  • CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica
  • CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

Corrispettivi per la connessione
Il servizio di connessione e i corrispettivi per la connessione di impianti di produzione alle reti elettriche è disciplinata direttamente dalla Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEGSI) attraverso la delibera ARG/elt 99/08 (TICA –Testo Integrato alle Connessioni Attive) come successivamente modificato e integrato.

Regolazione dello scambio dati tra Terna S.p.A., imprese distributrici e “Significant Grid User” ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale
Il provvedimento 540/2021/R/EEL riguarda tutti gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione. Questo provvedimento disciplina le responsabilità, le tempistiche di implementazione dello scambio dati e la relativa modalità di copertura dei costi.

La norma CEI 0-16 (ed. 2022-03, fascicolo 18527) contiene informazioni dettagliate relativamente le prescrizioni tecniche. Gli allegati O e T prendono riferimento ai requisiti tecnici/funzionali delle interfacce di comunicazione del dispositivo (CCI).

L’obbligo di installazione e manutenzione delle interfacce di comunicazione del dispositivo (CCI) è posto in capo ai produttori che gestiscono gli impianti di produzione.

Impianti di produzione di energia elettrica connessi ed entrati in esercizio entro il 30 novembre 2022 comunicano entro il 31 gennaio 2024 l’avvenuto adeguamento secondo delibera 540/2021/R/EEL all’impresa distributrice secondo le modalità previste. I produttori che hanno adeguato gli impianti hanno diritto al contributo forfetario per l’adeguamento tra 2.500 e 10.000 €, in base alla data di comunicazione dell’avvenuto adeguamento.

La intera delibera e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di ARERA: https://www.arera.it/it/docs/21/540-21.htm

Adeguamento degli impianti di produzione
Il 6. giugno 2013 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha approvato la Deliberazione n.243/2013/R/eel mediante la quale vengono definite le modalità per l’adeguamento degli impianti FV con potenza nominale > 6 kW. Questo adeguamento riguarda le soglie secondo art. 5 dell’ Allegato A70 del Codice di Rete di TERNA. I gestori di impianti nelle protezioni di interfaccia interni e/o esterni sono costretti a impostare le soglie di frequenza di 49 Hz e 51 Hz e le soglie di tensione di 0,85 Un e 1,1 Un su tutti gli impianti di potenza superiore a 6 kW, già connessi alla rete di bassa tensione alla data del 31 marzo 2012 nonché gli impianti di potenza fino a 50 kW, già connessi alla rete di media tensione alla medesima data. Ulteriori dettagli riguardante l‘ adeguamento degli impianti realizzati nel periodo dal 01 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 sono stati pubblicati nella delibera AEEG 84/2012R/eel del 8. marzo 2012 (Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla Generazione Distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale).

Nel caso di manutenzione straordinaria, sostituzione di singoli componenti o ampliamenti di impianti esistenti, devono essere adeguati alle attuali normative.

Verifica periodica dei sistemi di protezione
Il 22 dicembre 2016 la Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEGSI) ha pubblicato la delibera 786/2016/R/eel riguardante le tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalle suddette normative aggiornate riferite agli inverter, ai Sistemi di Protezione di Interfaccia (SPI), e alle prove per inverter i sistemi di accumulo.

Servizio di misura:
Il servizio comprende la manutenzione del contatore, la raccolta e validazione e registrazione periodica delle misure della energia prodotta e immessa e la trasmissione delle letture alle autorità (GSE).

Secondo la delibera AEEG 88/07 della Autoritá per l´Energia e il Gas il responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta è definito come segue:
La responsabilità per il servizio di misura da impianti FV di potenza nominale fino a 20 kW è a carico del Gestore di Rete dietro un corrispettivo fissato.
Per impianti di potenza nominale superiore a 20 kW il produttore è il responsabile del servizio di misura. Il produttore ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta. In questo caso il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell’ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo.

Info Clienti

Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2009 recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, l’Acquirente Unico ha determinato, per gli anni 2020 e 2021, la composizione del mix di fonti primarie relativa al proprio approvvigionamento di energia elettrica come di seguito riportato:

Composizione del mix energetico relativo all’approvvigionamento del mercato di Maggior Tutela

Fonti primarie utilizzate Anno 2020* Anno 2021**
Fonti rinnovabili 8,49% 8,36%
Carbone 11,70% 13,06%
Gas Naturale 62,61% 64,93%
Prodotti petroliferi 0,97% 1,39%
Nucleare 9,57% 7,05%
Altri fonti 6,66% 5,21%

* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
Fonte: Acquirente Unico SpA

Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano

Fonti primarie utilizzate Anno 2020* Anno 2021**
Fonti rinnovabili 44,31% 42,32%
Carbone 4,75% 5,07%
Gas Naturale 45,88% 48,13%
Prodotti petroliferi 0,57% 0,88%
Nucleare 0,00% 0,00%
Altri fonti 4,49% 3,60%

* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
Fonte: GSE SpA

PESSE (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico) è il piano di emergenza impartito da Terna, in caso di guasti rilevanti o deficit di produzione, allo scopo di evitare l’insorgere di vaste disalimentazioni incontrollate con conseguenti disagi generalizzati e prolungati per tutta l’utenza.

Il piano prevede il distacco di gruppi di utenza selezionati in base a uno di 5 livelli di severità. Ogni livello di severità indica un gruppo di utenze da distaccare in una data fascia oraria. I livelli di severità successivi al primo includono i precedenti, cosi che, a seconda della situazione, si potrà disalimentare fino a 5 gruppi di utenza contemporaneamente.

Il Piano di Rotazione prevede che la disalimentazione per ogni utenza non sia superiore a 90 minuti. Al termine di ciascun periodo è previsto il cambio del gruppo di utenze disalimentato.

L’applicazione del piano PESSE viene impartita da Terna e confermato o revocato dalla stessa in base all’ evolversi della situazione della rete. Ai fini della sicurezza, tutte le linee e gli impianti devono in ogni modo essere considerati in tensione. Il servizio potrà essere ripristinato anche senza preavviso prima degli orari indicati.

Segnaliamo che la continuità di alimentazione non può essere garantita in assoluto, per nessuna categoria di Utenza. Pertanto, tutte le Utenze, incluse quelle con apparato di cura, ove risulti oltremodo dannosa l’assenza di fornitura di energia elettrica, devono equipaggiarsi, a loro cura, con gruppi di continuità in grado di alimentare i propri carichi per alcune ore o, in ogni caso, per il tempo a loro necessario.

PIANO DI ROTAZIONE
Tabella con il Piano di Rotazione delle sospensioni temporanee dei gruppi di utenza

Gruppo di appartenenza della fornitura: 4
Ciò significa che i clienti allacciati alla rete della Soc. Cooperativa Azienda Elettrica di Monguelfo non sono interessati dall’applicazione del piano di distacco programmato PESSE, tuttavia, la continuità di alimentazione non può essere garantita, in assoluto, per nessuna categoria di Utenza.

Portale Offerte Luce e gas – vai al portale

Il glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica è consultabile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): https://www.arera.it/allegati/docs/16/glossarioele.pdf

Addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale.

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono quindi utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.

Bonsu sociale sulla fornitura di energia elettrica
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”).

Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus sociale per disagio economico sono:

  • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Limitatamente al bonus sociale elettrico il valore soglia dell’ISEE di accesso alle agevolazioni per l’anno 2022 è stato elevato a 12.000 euro dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica con tariffa per usi domestici e attivo. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Hanno invece diritto al bonus sociale per disagio fisico tutti i clienti domestici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

Per accedere al bonus sociale per disagio fisico il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Il modulo è reperibile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it.

Per compilare il modulo sono necessarie le informazioni relative al contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). Per richiedere il bonus sociale è inoltre indispensabile una apposita certificazione della ASL, unitamente alla copia del proprio documento di identità. Non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

I due bonus (bonus sociale per disagio economico e bonus sociale per disagio fisico) sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiamare lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654.

Il Servizio Conciliazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione della controversia insorta con l’operatore (venditore e/o distributore di energia), facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo.

Il tentativo di conciliazione dinanzi al Servizio Conciliazione è obbligatorio quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

Possono attivare il Servizio Conciliazione per il settore elettrico: tutti i clienti domestici e i clienti non domestici connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT).

L’eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura è titolo esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

È possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo.

Il cliente finale attiva la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ dell’ARERA:
www.arera.it/it/schede/C/faq-servconc.htm

Accedi al Servizio Conciliazione
http://conciliazione.arera.it/

In alternativa al Servizio Conciliazione, i clienti domestici può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso gli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell’apposito elenco.
Elenco completo degli organismi ADR: https://www.arera.it/it/consumatori/concilia_dati.htm

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal cliente finale disalimentabile ai sensi del contratto di fornitura di energia elettrica con il fornitore, trascorsi almeno 3 giorni dalla scadenza della fattura, il fornitore ha facoltà di inviare al cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, in costanza di mora e senza alcun ulteriore preavviso, il fornitore potrà richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza, dopo un termine di 25 giorni solari dalla data di ricezione del cliente finale della raccomandata o della PEC di costituzione in mora. Per i clienti finali diversi dai clienti finali connessi in bassa tensione, il termine per presentare, in costanza di mora e senza alcun ulteriore preavviso, la richiesta di sospensione della fornitura, è di 40 giorni solari dalla data di ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o della PEC di costituzione in mora.
Il fornitore ha il diritto di richiedere all’impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, qualora tecnicamente fattibile, la riduzione di potenza o la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento e nel rispetto dei termini minimi di cui sopra.

In tale ipotesi, il fornitore si riserva il diritto di chiedere al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.

Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale connesso in bassa tensione, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.

In tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica, salvo il maggior danno.

Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
I.) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
II.) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al distributore per la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza.

In questi casi al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

Il fornitore corrisponde al cliente finale il suddetto indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura. In ogni caso l’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza

Standard di qualità commerciale, ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e s.m.i. – Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)

Standard specifici di qualità commerciale:

Indicatore Standard specifico dal 2019 Grado di rispetto nel 2020
tempo di risposta motivata ai reclami scritti entro 30 giorni solari %
tempo di rettifica di fatturazione

entro 60 giorni solari

entro 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale

%
tempo di rettifica di doppia fatturazione entro 20 giorni solari %

Modalità gestione indennizzi automatici per mancato rispetto di livelli specifici di qualità:
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, ove dovuto, il venditore corrisponde al Cliente un indennizzo automatico base pari a 25,00 (venticinque/00) Euro. Tale indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

Il Fornitore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia dovuto a cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre, il Fornitore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo automatico: a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 53, comma 53.6 del TIQE (Allegato A della Delibera dell’ARERA 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel e s.m.i); b) nel caso in cui al Cliente sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare; c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il Cliente finale perché non contengono le informazioni minime quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico), il codice POD, ove disponibile, o qualora non disponibile, il codice cliente.
Il Venditore è tenuto ad accreditare al Cliente l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al Cliente sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del Cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al Cliente entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del Venditore del reclamo scritto o della richiesta di rettifica di doppia fatturazione, ad eccezione dei Clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per cui il termine è fissato in 8 mesi.

Standard generali di qualità commerciale:

Indicatore Standard generale Grado di rispetto nel 2020
tempo di risposta a richieste scritte di informazioni nel 95% dei casi inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari %

CONTATTO:

Il nostro ufficio:

INDIRIZZO
Via Rienza 7
39035 Monguelfo-Tesido (BZ)

E-MAIL
info@rienzenergy.com

TELEFONO
+39 0474 944 169

SERVIZIO TECNICO & SERVIZIO DI REPERIBILITÀ
+39 0474 946 696

ORARI UFFICIO
Martedi + Giovedi dalle ore 9.00 alle 11.00
appuntamenti alternativi solo a richiesta

    Ho letto le direttive sulla privacy e le accetto